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Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
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Ministero
dell’Ambiente e Tutela del Territorio
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Capitaneria
di Porto di Olbia
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Ordinanza
n° 34 /2005
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Il
Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e
Comandante del Porto di Olbia:
VISTO
il Decreto Ministeriale 12 Dicembre 1997 istitutivo dell’Area Naturale
Marina Protetta “Tavolara – Punta Coda Cavallo”;
VISTO
il Decreto Ministeriale 28 Novembre 2001 di rettifica del Decreto
istitutivo dell’Area Naturale Marina Protetta “Tavolara – Punta
Coda Cavallo”;
PRESO
ATTO della
Convenzione di costituzione del Consorzio di gestione dell’A.M.P.
Tavolara – Punta Capo Coda Cavallo tra i Comuni di Olbia, Loiri Porto
San Paolo e San Teodoro;
VISTO
il Decreto Ministeriale 12 Dicembre 2003, con il quale è stata affidata
la gestione dell’A.M.P. al Consorzio suddetto;
VISTA
la richiesta, rivolta all’Autorità Marittima dal Consorzio di
Gestione dell’A.M.P. Tavolara – Punta Capo Coda Cavallo, di
provvedere alla regolamentazione provvisoria delle attività che si
svolgono all’interno dell’A.M.P. anche per l’anno 2005;
VISTO
il dispaccio prot. n° 35378 in data 7 Giugno 2004, con il quale il
Comando Generale delle Capitanerie di Porto autorizza, in via generale,
l’emanazione, di concerto con i soggetti gestori delle rispettive aree
marine protette, di apposite ordinanze contenenti la disciplina delle
attività in tali aree;
VISTO
il parere positivo espresso in merito dalla Commissione di Riserva nella
convocazione del 15 Aprile 2005;
RITENUTO
pertanto necessario, ai fini della salvaguardia e della tutela
dell’ecosistema e alla luce delle disposizioni ricevute, disciplinare
transitoriamente, in attesa della emanazione del Regolamento previsto
dall’art. 8 del citato D.M. 12 Dicembre 1997, le attività nautiche
nella suddetta Area Marina Protetta ricadente nella giurisdizione di
questo Circondario Marittimo;
VISTO
il foglio SDM/1218 B-11 del 16 Febbraio 2001 del Ministero
dell’Ambiente Servizio Difesa Mare avente per oggetto: Linee guida in
materia di segnalamenti marittimi nelle aree marine protette;
CONSIDERATO
opportuno disciplinare l’utilizzo delle attrezzature d’ormeggio
predisposte all’interno dell’Area Marina Protetta;
PRESO
ATTO
della deliberazione del C.d.A. del Consorzio di Gestione n° 4 del
03.02.04, che dispone “di rilasciare il parere di compatibilità
ambientale in via provvisoria, solo per le concessioni demaniali
marittime relative agli interventi promossi direttamente dagli Enti
locali facenti parte del Consorzio di Gestione, con finalità
pubbliche”;
VISTE
le precedenti Ordinanze nn. 16/2003 in data 30 Aprile 2003, 31/2004 in
data 21 giugno 2004 e 47/2004 in data 8 Settembre 2004;
VISTA
la legge 31 Dicembre 1982 n. 979 ed in particolare il titolo V;
VISTO
l’articolo 19 comma 7 della legge 6 Dicembre 1991, n. 394;
VISTI
gli articoli 30 del Codice della Navigazione e 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione;
RENDE
NOTO
All'interno
dell'Area Naturale Marina Protetta “Tavolara - Punta Coda Cavallo”,
ai sensi del decreto ministeriale istitutivo del 12 Dicembre 1997 cosi
come rettificato dal decreto ministeriale 28 Novembre 2001, sono
individuate le zone appresso elencate, con i relativi regimi di tutela:
1)
Zona A - RISERVA INTEGRALE
sono
CONSENTITI:
-
l'accesso
al personale dell'Ente Gestore, per attività di servizio, e a
quello scientifico, per lo
svolgimento di ricerche debitamente autorizzate;
-
la
realizzazione di visite guidate subacquee, regolamentate dall'Ente
Gestore, in aree limitate secondo percorsi prefissati, tenendo comunque
conto delle esigenze di elevata tutela
ambientale;
sono
VIETATI:
-
la balneazione;
-
la
pesca professionale e sportiva;
-
il transito di natanti e imbarcazioni fatta eccezione per quelli
dell'area marina protetta;
2)
Zona B - RISERVA GENERALE
sono
CONSENTITI:
-
la navigazione a natanti e imbarcazioni a
bassa velocità (non oltre 10 nodi);
-
le visite, anche subacquee, regolamentate
dall'Ente Gestore dell'area marina protetta;
-
la
balneazione;
-
l'ormeggio alle apposite strutture predisposte dall'Ente Gestore;
-
la piccola pesca, con attrezzi selettivi e che non danneggino i
fondali, ai pescatori professionisti dei comuni le cui coste sono
comprese nell'area naturale marina protetta, con un carico giornaliero
regolamentato dall'Ente Gestore dell'area protetta medesima;
sono
VIETATI:
-
la pesca professionale con reti a strascico e cianciolo;
-
la pesca sportiva con qualunque mezzo esercitata;
3)
Zona C - RISERVA PARZIALE
sono
CONSENTITI:
-
la navigazione a natanti e imbarcazioni;
-
l'ormeggio, come regolamentato dall'Ente Gestore dell'area
naturale marina protetta;
-
le immersioni subacquee, compatibili con la tutela dei fondali;
-
la piccola pesca, con attrezzi selettivi e che non danneggino i
fondali, ai pescatori professionisti dei comuni le cui coste sono
comprese nell'area naturale marina protetta;
-
la pesca sportiva, se praticata con i seguenti sistemi e
limitazioni:
a)
lenze e canne da fermo, lenze morte, bolentini, lenze per
cefalopodi: non più di una per persona e con massimo 3 ami;
b)
correntine: non più di una a persona e con massimo di sei ami;
c)
traina, non più di una per imbarcazione;
4)
In TUTTE le zone suddette sono comunque VIETATI:
-
la pesca subacquea;
-
l'ancoraggio, salvo che nelle aree
appositamente individuate ed attrezzate;
-
tutte
le attività che possono
compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto
della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina
protetta medesima ai sensi dell'art. 19, terzo comma della L. 6 Dicembre
1991, n. 394.
ORDINA
ART. 1: DURATA
La
disciplina provvisoria delle attività consentite nell'Area Marina
Protetta “Tavolara - Punta Coda Cavallo”, qui contenuta, si applica
fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 8 del D.M. 12
Dicembre 1997.
ART . 2: TRASPORTO
PASSEGGERI
1)
Per
operare all'interno dell'Area Marina Protetta, gli armatori delle
imbarcazioni da traffico dovranno ottenere specifica autorizzazione da
parte del Consorzio di Gestione.
2)
A tal fine, gli armatori devono presentare istanza al Consorzio
di Gestione, nel periodo 01 Febbraio -30 Aprile di ciascun anno,
corredata dei seguenti documenti:
a)
copia della licenza di navigazione;
b)
certificati di sicurezza;
c)
documenti tecnici previsti dalla vigente normativa dai quali
risulti la regolare rispondenza dell'unità e dell'equipaggio ai
requisiti previsti per l'attività da svolgere.
3)
Chi deve richiedere il solo rinnovo, entro il medesimo periodo,
dovrà presentare l'istanza allegando i soli documenti che avranno
subito delle variazioni rispetto a quelli già depositati.
4)
Fino alla entrata in vigore del Regolamento definitivo di cui
all'art. 8 del D.M. 12 Dicembre 1997, potranno essere autorizzate ad
operare solo le unità già iscritte alla data del 31.12.2004 nei RR.NN.MM.
e GG. di Olbia e Golfo Aranci.
5)
Tutte le imbarcazioni da traffico passeggeri che intendono
operare nell'Area Marina Protetta devono essere dotate di casse per la
raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di
sentina, documentata con autocertificazione; dovranno altresì munirsi
di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i
documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle
miscele di idrocarburi a centri di smaltimento
autorizzati.
6)
E' fatto divieto di scarico a mare nell'Area Marina Protetta di
acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti
dell'imbarcazione.
7)
Le imbarcazioni da traffico autorizzate dovranno tenere un
registro nel quale, giornalmente, dovrà essere annotato il numero dei
passeggeri trasportati; è fatto obbligo alle medesime di comunicare,
entro il 30 Novembre di ogni anno, al Consorzio di Gestione il numero
complessivo dei passeggeri trasportati; tali imbarcazioni dovranno
recare in maniera evidente apposita targa indicante la ditta di
appartenenza e il numero di autorizzazione del Consorzio.
8)
I natanti di servizio alle imbarcazioni da traffico, muniti di
motore fuoribordo, entro l'inizio della stagione 2005 e comunque non
oltre il 1° Giugno 2005, dovranno essere equipaggiati con motori a 4
tempi benzina verde, o 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale.
ART. 3: NOLEGGIO E
LOCAZIONE
1)
Per
operare all'interno dell'Area Marina Protetta, le imprese che esercitano
l’attività di noleggio e locazione di unità da diporto dovranno
ottenere specifica autorizzazione da parte del Consorzio di Gestione.
2)
A tal fine, le imprese devono presentare istanza al Consorzio di
Gestione, nel periodo 01 Febbraio - 30 Aprile di ciascun anno, corredata
dai seguenti documenti/informazioni:
a)
estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
b)
copia dell'atto costitutivo (se trattasi di Società);
c)
elenco descrittivo dei mezzi nautici utilizzati per il noleggio;
d)
l'ubicazione dell’attività, la residenza e la reperibilità
del proprietario.
3)
Chi deve richiedere il solo rinnovo, entro il medesimo periodo,
dovrà presentare l'istanza allegando i soli documenti che avranno
subito delle variazioni rispetto a quelli già depositati.
4)
Fino alla entrata in vigore del Regolamento definitivo di cui
all'art. 8 del D.M. 12 Dicembre 1997, potranno essere autorizzate ad
operare solo le imprese già iscritte alla data del 31.12.2004 nei
predetti registri della Camera di Commercio di Sassari e Nuoro.
5)
Entro l'inizio della stagione 2005 e comunque non oltre il 01
Giugno 2005, tutte le unità adibite a noleggio e locazione con
motore fuoribordo, dovranno essere equipaggiate con motori a 4 tempi
benzina verde, o 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale.
6)
Tutte le unità adibite a noleggio-locazione devono portare sullo
scafo apposita targa indicante la ditta di appartenenza ed il
numero di autorizzazione del Consorzio.
7)
Le imprese di noleggio e locazione dovranno tenere un registro
nel quale giornalmente dovrà essere annotato l’elenco delle
unità noleggiate e il numero delle persone a bordo; è fatto
obbligo alle medesime di comunicare, entro il 30 Novembre di ogni anno,
al Consorzio di Gestione il numero complessivo delle unità noleggiate e
delle persone a bordo.
8)
Le imprese di noleggio-locazione di imbarcazioni a vela non
sono soggette alle limitazioni di cui al precedente punto 4).
ART.
4: IMMERSIONI SUBACQUEE
1)
Per operare all'interno dell'Area Marina Protetta, i Centri di
immersione che intendano effettuare visite subacquee dovranno ottenere
specifica autorizzazione da parte del Consorzio di Gestione.
2)
A
tal fine, i
Centri di immersione, in possesso di assicurazione per responsabilità
civile, che risultino iscritti all’Elenco Regione Sardegna degli
Operatori del turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione (L.R. n°
9/99), devono presentare istanza al Consorzio di Gestione, nel periodo 1
Febbraio - 30 Aprile di ciascun anno, corredata dei documenti
attestanti:
a)
i requisiti sopra richiesti;
b)
l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di
reperibilità dei responsabili;
c)
la
validità delle abilitazioni individuali di ciascun subacqueo del
centro;
d)
elenco
descrittivo dei mezzi di cui si dispone.
3)
Chi deve richiedere il solo rinnovo, entro il medesimo periodo,
dovrà allegare all'istanza i soli documenti che avranno subito delle
variazioni, rispetto a quelli già depositati.
4)
Fino alla entrata in vigore del Regolamento definitivo potranno
essere autorizzati ad operare solo i Centri già iscritti alla data del
31.12.2004, nei predetti registri Regionali.
5)
Entro l'inizio della stagione 2005 e comunque non oltre il 01
Giugno 2005, tutte le unità adibite a immersioni subacquee e
dotate di motore fuoribordo, dovranno essere equipaggiate con motori a 4
tempi benzina verde, o 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale.
6)
I Centri di immersione dovranno tenere un registro nel quale
giornalmente dovrà essere annotato il numero delle immersioni
effettuate, suddiviso per punto di immersione; è fatto obbligo ai
medesimi Centri di comunicare, entro il 30 Novembre di ogni anno, al
Consorzio di Gestione, il numero complessivo delle immersioni
effettuate, suddivise per punto di immersione.
7)
Il responsabile della singola unità impegnata deve annotare in
apposito registro/documento, presente a bordo, l'elenco dei partecipanti
all'immersione, l'indicazione dei brevetti posseduti, i nominativi degli
eventuali accompagnatori.
8)
Laddove posti in opera secondo quanto stabilito dalla presente
Ordinanza, l’unità di appoggio dovrà essere ormeggiata solo agli
appositi gavitelli; in caso contrario, sarà consentito l’ancoraggio,
purché in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 5.
9)
Durante l'immersione, l'unità di appoggio dovrà
essere presidiata da una persona in grado di effettuare eventuali
comunicazioni d'emergenza.
10)
Durante la sosta diurna, dovrà essere esposta sul
mezzo nautico di appoggio una bandiera rossa con striscia diagonale
bianca, visibile a 300 mt.
11)
Durante la sosta notturna, l'unità dovrà tenere
accesa la luce a 360° di "unità alla fonda".
12)
Le unità di appoggio dei Centri di immersione autorizzati, oltre
alle segnalazioni prescritte, dovranno esporre, all’interno dell’A.M.P.,
una seconda bandiera identificativa con la scritta rossa su fondo bianco
"CENTRO DI IMMERSIONE AUTORIZZATO" oppure "DIVING
AUTORIZZATO".
13)
Le immersioni nelle zone consentite dovranno svolgersi secondo le
seguenti modalità:
-
non più di 2 (due) unità con al più 12 (dodici) sub
contemporaneamente in immersione potranno sostare nei punti consentiti;
-
ciascun accompagnatore qualificato (istruttori brevettati) potrà
guidare nell'immersione non più di n° 6 (sei) subacquei
contemporaneamente, rispettando i limiti di profondità previsti dal
brevetto di ciascun partecipante. In caso di brevetti di livello
diverso, nello stesso gruppo, saranno rispettati i limiti dettati da
quello di livello inferiore.
-
ciascun partecipante all'immersione non potrà fare uso di
guanti, dovrà mantenere l'attrezzatura aderente al corpo e mantenere
assetto neutro al fine di impedire ogni contatto con il fondale.
-
le dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore, per la
tipologia dei mezzi nautici e per la navigazione effettuata, dovranno
essere integrate con le seguenti: apparecchiatura per la
somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione a domanda con
bombola della capacità di litri 5 munita di erogatore o con sistemi
analoghi omologati; mezzo di comunicazione che consenta di contattare i
centri di soccorso; cassetta di primo soccorso; bombola di riserva
contenente aria munita di doppio erogatore o dispositivo diverso che
consenta le stesse funzioni.
Immersioni
subacquee. Siti
1)
Ferme restando le prescrizioni in precedenza indicate circa le visite
subacquee, sono individuati i seguenti siti (centrati nei punti indicati
per un raggio di 50 mt.) ove è possibile effettuare visite
subacquee:
CAPO
CERASO
-
Secca di Capo Ceraso
Lat. 40° 55’.2 N, Long. 009° 39’.2 E
-
Secca del Muzzone
Lat. 40° 55’.1 N, Long. 009° 39’.0 E
ISOLA
DI TAVOLARA
-
Isolotto dei Topi
Lat. 40° 53’.8 N, Long. 009° 40’.4 E
-
Beach
rock di Spalmatore
Lat. 40° 53’.8 N, Long. 009° 40’.8 E
-
L’archetto
Lat.
40° 53’.30N, Long. 009° 41’ 8 E
-
Cala
Cicale
Lat. 40° 53.50 N, Long. 009° 42’.30 E
-
Occhio
di Dio
Lat. 40° 53’.8 N, Long. 009° 42’.5 E
-
Il
Grottone
Lat. 40° 54’.0 N, Long. 009° 42’.7 E
-
Secca
del Papa 1
Lat. 40° 54’.9 N, Long. 009° 44’.8 E
-
Secca
del Papa 2
Lat. 40° 54’.9 N, Long. 009° 44’.8 E
-
Tedja
liscia 1
Lat. 40° 53’.91 N, Long. 009° 42’.58 E
-
Tedja
liscia 2
Lat. 40° 53’.91 N, Long. 009° 42’.58 E
AREA
DEI CERRI
-
Relitto
Omega
Lat. 40° 51’.7 N, Long. 009° 45’.6 E
-
Secca di Sud Ovest
Lat. 40° 51’.5 N, Long. 009° 45’.5 E
-
Secca Sud
Lat. 40° 51’.5 N, Long. 009° 45’.8 E
-
Secca Nord Ovest
Lat. 40° 51’.8 N, Long. 009° 45’.7 E
ISOLA
DI MOLARA
-
Secca
dell’elefante
Lat. 40° 52’.7 N, Long. 009° 42’.6 E
-
Secca
delle ancore
Lat. 40° 52’.7 N, Long. 009° 42’.3 E
-
Aereo (relitto)
Lat. 40° 52’.7 N, Long. 009° 42’.1 E
-
Scoglio
del fico
Lat. 40° 52’.6 N, Long. 009° 42’.6 E
-
Secca del castello
Lat. 40° 52’.8 N, Long. 009° 43’.9 E
-
Secca
di Punta Arresto
Lat. 40° 52’.6 N, Long. 009° 44’.2 E
-
Secca
di Punta Levante
Lat. 40° 52’.3 N, Long. 009° 44’.6 E
-
Cala del Grano
Lat. 40° 51’.9 N, Long. 009° 44’.5 E
-
Secca di Punta Scirocco
Lat. 40° 51’.5 N, Long. 009° 44’.3 E
ISOLA
ROSSA
- Reulino
Lat. 40° 52’.6 N, Long. 009° 40’.4 E
S.
TEODORO
-
Secca S. Teodoro 1
Lat. 40° 47’.2 N, Long. 009° 43’.7 E
-
Secca S. Teodoro 2
Lat. 40° 47’.4 N, Long. 009° 43’.8 E
-
Secca Mensole
Lat. 40° 46’.7 N, Long. 009° 44’.9 E
-
Secca Adele
Lat. 40° 48’.2 N, Long. 009° 42’.5 E
-
Fiume Fossile
Lat. 40° 49’.3 N, Long. 009° 43’.1 E
Immersioni
subacquee in ZONA “C”.
1)
Le immersioni subacquee sono consentite ovunque, purché
compatibili con la tutela dei fondali.
2)
I siti della Zona “C”, che sono stati infrastrutturati con il
posizionamento di gavitelli di ormeggio (le cui caratteristiche sono
appresso indicate) per l'attività d'immersione subacquea, sono i
seguenti:
ISOLA
ROSSA -
Reulino
TAVOLARA
-
L'archetto, Occhio di Dio, Cala Cicale
3)
Le suddette strutture d’ormeggio in Zona “C” possono essere
utilizzate, oltre che dai Centri di immersione autorizzati, anche da
imbarcazioni private, purché l’ormeggio sia finalizzato ad effettuare
immersioni subacquee.
Immersioni
subacquee in ZONA “B”
1)
Presso i sotto individuati siti, le visite subacquee sono consentite
solo con l’assistenza di Centri di immersione autorizzati (ad
eccezione di quanto stabilito al punto 2 del presente articolo); tali
siti sono infrastrutturati con gavitelli d’ormeggio (le cui
caratteristiche sono appresso indicate):
TAVOLARA
-
Beach rock di Spalmatore, Il Grottone, Secca del
Papa 1, Secca del Papa 2, Tedja liscia 1, Tedja liscia 2;
AREA
DEI CERRI -
Relitto Omega
;
ISOLA
DI MOLARA - Scoglio
del fico, Secca di Punta Arresto, Secca di Punta Levante, Secca
Ancore, Secca Elefante.
2)
Presso i siti di Secca di Punta Arresto, Relitto
Omega e Cala Cicale possono essere
effettuate visite subacquee anche da parte di privati non assistiti da
Centri di immersione; le relative strutture d’ormeggio, pertanto,
possono essere utilizzate anche dalle imbarcazioni private, purché
l’ormeggio sia finalizzato ad effettuare immersioni subacquee;
nell’arco orario 12:00 – 17:00, l’utilizzo di tali strutture di
ormeggio è riservato ai privati non assistiti da Centri di immersione.
Caratteristiche
dei gavitelli di ormeggio per l’attività subacquea
1)
Le attrezzature per immersioni subacquee sono realizzate con
gavitelli biconici di colorazione giallo-rosso riportante la dicitura
"AMP TAVOLARA- CODA CAVALLO DIVING MAX 13 MT".
2)
Le attrezzature suddette devono essere utilizzate per il tempo
strettamente necessario a compiere
la visita subacquea.
ART.
5: ANCORAGGIO
Ancoraggio
in Zona “B”
1)
Nella zona "B", limitatamente al tratto compreso tra
Cala Spagnola e Punta l'Aia (piscine di Molara), l'ancoraggio è
consentito unicamente entro i 2 (due) specchi acquei appositamente
delimitati con boe sferiche gialle.
2)
L’ancoraggio
è altresì consentito esclusivamente negli specchi acquei
caratterizzati da FONDALI SABBIOSI O CIOTTOLOSI NON INTERESSATI DALLA
PRESENZA DI ALCUN TIPO DI VEGETAZIONE MARINA,
ubicati nelle sotto elencate località site nelle zone "B”:
Area
B di Capo Ceraso:
Sa
Enas Appara, Spiaggia del Dottore
Area
B di Tavolara:
Spiaggia
di Tramontana
Area
B di Molara:
Cala
Chiesa, Punta Scirocco
Ancoraggio
in Zona “C”
1)
Nelle aree della zona “C”, esclusa la fascia di rispetto per la
balneazione, l'ancoraggio è consentito ovunque, purché negli
specchi acquei caratterizzati da FONDALI SABBIOSI O CIOTTOLOSI NON
INTERESSATI DALLA PRESENZA DI ALCUN TIPO DI VEGETAZIONE MARINA.
ART.
6 NAVIGAZIONE
1)
E’ vietata, in tutta l’area dell’AMP, la navigazione delle moto
d’acqua e di qualsiasi unità che eserciti sport acquatici con
attrezzature a rimorchio.
ART
7: ATTREZZATURE D'ORMEGGIO PER IMBARCAZIONI DA TRASPORTO PASSEGGERI E DA
DIPORTO
Ormeggio
in Zona “B”
1)
Nell'area "B" è stata posizionata la seguente attrezzatura
d'ormeggio (Boe, le cui caratteristiche sono appresso indicate):
Località
Latitudine
Longitudine
Molara - Piscine 1
40° 51 89' N
009° 42.84' E
Molara - Piscine 2
40°
52.62' N
009° 40.40' E
Ormeggio
in Zona “C”
1)
Nell'area "C" sono state posizionate le seguenti attrezzature
d'ormeggio (Boe, le cui caratteristiche sono appresso indicate):
Località
Latitudine
Longitudine
Tavolara
- Spalmatore di terra 1
40° 53.37' N
009° 40.57' E
Tavolara - Spalmatore di terra 2
40° 53.42' N
009° 41.10'E
Caratteristiche
delle boe per l’ormeggio delle imbarcazioni da traffico e le unità da
diporto.
1)
Le attrezzature per imbarcazioni da diporto e trasporto
Passeggeri sono realizzate con boe cilindriche di colorazione gialla
riportante la dicitura "AMP TAVOLARA CODA CAVALLO DIPORTO MAX 15
MT" e sono utilizzabili sia da unità da diporto di lunghezza non
superiore ai 15 metri che da unità da trasporto passeggeri di lunghezza
non superiore ai 18 metri con diritto di precedenza per queste ultime.
Le unità da diporto che utilizzeranno tali attrezzature dovranno
pertanto mantenere a bordo il Comandante per il pronto disormeggio
all'arrivo dell'unità da traffico passeggeri che gliene facesse
richiesta.
2)
Le attrezzature suddette devono essere utilizzate per il tempo
strettamente necessario a soddisfare lo scopo al quale le unità sono
destinate ovvero per il tempo necessario
a soddisfare le attività ludiche.
ART.
8: NUOVE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
1)
Nelle more dell’approvazione del Regolamento definitivo,
previsto dall’art. 8 del citato D.M. 12 Dicembre 1997, non saranno
accolte ulteriori richieste di concessioni demaniali, fatte salve le
richieste provenienti direttamente dal Consorzio di Gestione e dagli
Enti Locali facenti parte del Consorzio. Per le richieste in corso di
istruttoria, il rilascio è subordinato al parere favorevole dell’Ente
di Gestione.
2)
I titolari di concessioni demaniali marittime relative a campi
boe, oltre all’osservanza delle prescrizioni contenute nel rispettivo
titolo concessorio, sono tenuti ad adeguarsi entro la data del 1°
Giugno 2007 a quanto prescritto dal “Disciplinare tecnico” del
Ministero dell’Ambiente, per quanto concerne le caratteristiche dei
sistemi di ormeggio.
3)
I titolari di concessioni demaniali marittime relative a
campi boe, dovranno provvedere annualmente alla bonifica dell’area da
ogni tipo di rifiuto depositato sul fondale ed al loro conferimento in
discarica autorizzata.
ART.
9: VIOLAZIONI E SANZIONI
1)
I trasgressori alla presente Disciplina provvisoria saranno
perseguiti ai sensi dell’art. 30 della Legge 6 Dicembre 1991 n. 394
(“Legge quadro sulle aree protette”), salvo che il fatto sia
disciplinato diversamente o costituisca reato.
ART.
10: DISPOSIZIONI FINALI
1)
Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito
di concessione demaniale marittima dovrà curare e mantenere
l'esposizione della presente ordinanza in un luogo ben visibile agli
utenti.
2)
Il responsabile di ogni esercizio adibito a noleggio natanti e
imbarcazioni dovrà mantenere un registro in cui tutti i comandanti
delle unità noleggiate dovranno firmare per presa visione e per
ricevuta, tra i documenti di bordo, di una copia della presente
disciplina.
3)
Per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza deve essere
fatto riferimento al Decreto Ministeriale istitutivo del 12 Dicembre
1997.
4)
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
la presente disciplina, che entra immediatamente in vigore e sostituisce
le norme precedentemente emanate.
Olbia,
27 Aprile 2005
IL
COMANDANTE
C.V.
(CP) Pietro SOTGIU
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